Vendita di un appartamento o unità immobiliare: adempimenti e problematiche da risolvere
Cosa è successo?
Gli ordini dei Notai, degli Architetti, degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri e G.L. di Bologna, hanno concordato, mediante Protocollo d’Intesa che è stato firmato il 12 Luglio 2017, che a partire dal 1 Settembre 2017 per chi deve vendere il proprio immobile (appartamento o fabbricato) sarà necessario produrre la Relazione tecnica integrata.
Come funziona?
Il notaio deve allegare al rogito tale relazione redatta da un tecnico (geometra architetto o ingegnere) che attesti la corrispondenza tra ciò che risulta agli atti in comune (pratiche edilizie), ciò che risulta in catasto, e ciò che risulta in loco nella unità immobiliare in questione.
Adempimenti del professionista
Per poter fare questa relazione è necessario da parte del professionista, fare un rilievo accurato in quanto non sarebbe diversamente possibile dire se un muro è spostato di 10 cm oppure ad esempio se una finestra non si trova esattamente nella posizione in cui dovrebbe essere o se il fabbricato sia leggermente più grande o più piccolo.
Solo dopo aver fatto la sovrapposizione tra quanto rilevato e quanto reperito in comune ed in catasto, sarà possibile attestare la corrispondenza o meno. Vi sono però casi in cui anche se urbanisticamente non vi è corrispondenza, il fabbricato è considerato comunque regolare: e sono i casi in cui vi è l’agibilità nella unità immobiliare in questione e tale agibilità è stata rilasciata previo sopralluogo. Oppure vi sono casi in cui le difformità sono date da evidenti errori grafici (per esempio una finestra che è presente nel prospetto ma non rappresentata in pianta) oppure da altre casistiche che sono state indicate dal legislatore come rientranti nella tolleranza come anche l’imprecisione di meno del 2% in alcune misure.
Scenari
Qualora non vi sia corrispondenza si può procedere a fare una regolarizzazione in comune ed in catasto delle difformità, il che comporta la presentazione di una pratica edilizia (Cil o Scia in sanatoria) predisposta da un professionista con il pagamento di una sanzione oltre all’eventuale aggiornamento catastale.
Diversamente, qualora sia più conveniente oppure qualora non sia possibile sanare le difformità, si può procedere ad eseguire le opere necessarie per ripristinare lo stato autorizzato.
Conclusioni
Questo adempimento che apparentemente è un ulteriore costo in capo al cittadino, in realtà è positivo in quanto lo mette al sicuro dal rischio di vendere un oggetto avente delle problematiche tali per le quali l’atto potrebbe essere invalidato ed inoltre evita ciò che è successo fino ad oggi e cioè che i cittadini dichiaravano, rischiando sanzioni penali, la perfetta legittimità della unità immobiliare senza essere consapevoli della gravità di tali dichiarazioni.
Geom. Cesari Fabio