COLLAUDI DI AGIBILITÀ
PRATICHE PER IL COLLAUDO TECNICO E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E SICUREZZA DI UN EDIFICIO
Agibilità è sinonimo di sicurezza
Il certificato di agibilità è un documento necessario in caso di compravendita che attesta la presenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e il risparmio energetico negli edifici e viene rilasciato dopo la fine dei lavori di edificazione o ristrutturazione.
Lo Studio Tecnico Cesari, nel caso sia coinvolto nelle pratiche di costruzione o ristrutturazione dell’edificio, è un soggetto legalmente riconosciuto per la richiesta del certificato di agibilità agli uffici comunali, sgravando così i proprietari di altri oneri e questioni burocratiche.
Agibilità o Abitabilità?
Ci si può confondere tra i due termini perché fino a qualche tempo fa si parlava di certificati di abitabilità quando si trattavano appartamenti o abitazioni. Oggi, dopo un Decreto del 2001, è stato chiarito che l’unico documento necessario è il certificato di agibilità che vale sia nel caso di immobili residenziali, sia per immobili commerciali o industriali.
Rispetto al passato, infatti, l’agibilità deve essere richiesta per tutte le destinazioni d’uso e per ottenerlo bisogna verificare anche il rispetto delle normative sul risparmio energetico e sulla conformità degli impianti.
Regolarità urbanistica ed agibilità
Il certificato di agibilità ha solo la funzione di attestare la regolarità dell’edificio dal punto di vista igienico-sanitario, del risparmio energetico e della sicurezza. La sua natura non è quella di attestare la regolarità urbanistica di un edificio. In altri termini l’agibilità non è il documento che dimostra la presenza, o meno, di un abuso edilizio. In caso di abuso edilizio il comune può intervenire anche se è stato rilasciato il certificato di agibilità.
Sanzioni e responsabilità
La richiesta di agibilità deve essere richiesta entro 15 giorni dalla data di conclusione dei lavori di finitura altrimenti è possibile una sanzione amministrativa fino a € 500. Inoltre si potrebbero avere dei problemi al momento della vendita dell’immobile.

In caso di vendita?
Il certificato di agibilità non è obbligatorio in sede di compravendita immobiliare. Il notaio, al momento del rogito, deve informare adeguatamente le parti della mancanza di questo documento ed attestare l’accordo a sottoscrivere la vendita anche in assenza del certificato.
È naturale che se il venditore è in possesso del certificato ha tutte le carte in regola per procedere ad una compravendita senza problemi e con più possibilità di concludere la transazione a suo favore.